Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Nazioni Unite (ONU), 10 dicembre 1948
Articolo 11, comma 2:
“… Non potrà… essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.”
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Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa, 4 novembre 1950
Articolo 7, comma 1:
“… non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
7 dicembre 2000, 12 dicembre 2007
Articolo 49, comma 1:
“… non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso… “
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Costituzione della Repubblica Italiana
27 dicembre 1947
Articolo 25, secondo comma:
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”
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