Interrogazione su gli inappropriati e ingiustificati interventi istituzionali nelle famiglie

Interrogazione al Ministro della Salute, al Ministro della Giustizia e al Ministro delle Politiche Sociali

Premesso che:

la minore che, a sua tutela, chiameremo Sofia, è nata il 27 giugno 2007 in Bulgaria, è cittadina bulgara di madre bulgara e nel 2012 si è trasferita in Italia con la propria mamma e G.D., con cui la madre ha contratto matrimonio e che dal 2012 costituisce per la minore la figura del padre poiché quello biologico è rimasto pressoché assente dalla vita della piccola;

nel maggio 2018 il servizio sociale, a seguito di una segnalazione della scuola della minore con cui veniva informato che la bambina era stata assente per 27 giorni per problematiche legate a pediculosi, che vi era un presunto cattivo odore sui vestiti della piccola e un non meglio circostanziato singolo caso di abbigliamento non adeguato all’età, dopo un unico incontro conoscitivo con la madre e il di lei marito, eseguiva in data 27 giugno 2018, giorno dell’undicesimo compleanno della minore, una visita domiciliare, che rilevava una non meglio precisata sporcizia e disordine in casa; a nulla è valso che la madre e il di lei marito spiegassero che erano appena terminati lavori di ristrutturazione della casa ed erano in procinto di partire al fine di trasferirsi nuovamente in Bulgaria, cosa facilmente desumibile dal fatto che gran parte delle suppellettili fosse in scatoloni da trasloco, come risulta dalle fotografie, dalle quali si rileva anche che l’abitazione è più che decorosa (certificata di classe energetica A) con ampia e graziosa stanza per la bambina;

i coniugi rappresentavano inoltre al servizio sociale il forte contrasto sorto tra loro e la scuola, e in particolare con il dirigente scolastico R. A.; il contrasto sfociato in alcune denunce penali presentate a carico del dirigente scolastico originava dalla divulgazione non autorizzata sul sito della scuola – a sua volta collegato ad altri siti tra cui Vimeo, una piattaforma di visualizzazione e condivisione di contenuti multimediali – di fotografie in cui vi era Sofia; i coniugi avevano anche protestato perché nella scuola era stata imposta come lingua obbligatoria il rumeno anziché l’inglese, quest’ultima disponibile solo a pagamento;

a seguito della sola visita domiciliare, il giorno successivo, il 28 giugno 2018 – senza alcun altra indagine o istruttoria che potesse coinvolgere le altre figure parentali, come la nonna e la bisnonna con cui la minore era solita condividere il periodo estivo – le assistenti sociali, unitamente all’assessore alle politiche sociali del comune di Ladispoli, si presentavano presso l’abitazione famigliare, con carabinieri e vigili urbani in uniforme e armati, a prelevare Sofia per collocarla in un istituto gestito da una suora, della quale esistono fotografie in cui è abbracciata al dirigente scolastico;

così istituzionalizzata, Sofia, dal 28 giugno fino al maggio 2019, ha potuto incontrare la sola madre, due volte a settimana, in presenza di persone dell’istituto, mentre le è stato inibito di incontrare o anche solo sentire telefonicamente il padre acquisito G.D., considerato dal servizio sociale un estraneo, la nonna, la bisnonna o altri amici della piccola;

la minore è stata sottoposta, senza alcuna autorizzazione, a vaccinazioni già effettuate dalla madre, costretta a servire come chierichetta le funzioni domenicali nonostante sia di religione ortodossa e obbligata a non parlare alla madre in lingua bulgara come aveva sempre fatto, ma solo – innaturalmente – in italiano;

a oltre un anno dall’allontanamento non è stato previsto né attuato alcun progetto di sostegno, contrariamente a quanto prescrive la legge; al contrario, alla madre, a seguito delle sue richieste e contestazioni relative a comportamenti inadeguati della suora A.M. responsabile della casa famiglia e a una grossa cicatrice trovata nella schiena della bambina, ha ricevuto dalla responsabile del servizio sociale una lettera che le proibisce totalmente di  incontrare la figlia senza altra motivazione che “a seguito degli ultimi eventi”;

il sito internet dell’Istituto cui fa capo la struttura dove Sofia è confinata ha pubblicato dopo la scorsa Pasqua – in ostentato sfregio alla privacy e alla famiglia – un articolo intitolato “Pasqua a Ladispoli”, indicato come scritto dalla stessa Sofia, recante il vero nome della minore, il fatto di essere a Ladispoli e di essere bulgara, oltre a una fotografia della bambina stessa, sia pure con il volto poco visibile, rendendola perciò facilmente identificabile; nel testo le si fa dire di essere molto contenta del fatto che, mentre gli altri bambini sono in famiglia per le vacanze, lei può godere delle coccole delle suore, che le piace tanto stare vicino al sacerdote e che suor A.M. è il capo di tutti e di tutte mentre lei (la piccola) deve solo ubbidire;

il sindaco, benché nominato tutore legale di Sofia, non ha mai risposto alle accorate lettere di sua madre;

il Tribunale per i Minorenni ha avallato la sconcertante condotta del servizio sociale basandosi esclusivamente su generiche e non documentate relazioni dei servizi stessi;

Sofia, in oltre un anno, non è mai stata ascoltata dall’autorità giudiziaria, pertanto, quando e se lo sarà, le sue parole potrebbero essere assai poco attendibili;

 

chiedo ai ministri interrogati, secondo le rispettive competenze, di sapere:

se non ritengano siano stati violati: gli artt. 1 e 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149, gli artt. 3, 29 e art. 30 della Costituzione, tutti volti a preservare, ove possibile, l’unità familiare, gli artt. 9 e 12 della Convenzione di New York, che stabiliscono rispettivamente il diritto del minore a non essere allontanato dalla propria famiglia se non in casi estremi di maltrattamenti e incuria e il diritto all’ascolto del minore per ogni questione che lo vede coinvolto; l’art. 8 della CEDU che impone agli Stati di armarsi di un vero e proprio arsenale, come lo definisce la Corte EDU, al fine di garantire l’unità familiare e la non ingerenza in esso se non in modo proporzionato alla necessità; l’art. 315-bis c.c. che stabilisce l’obbligo di ascolto del minore a pena di nullità del provvedimento giudiziario che lo coinvolge ed infine le linee guida dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali) del 2016 che riconosce l’allontanamento operato ex art 403 cc come extrema ratio, da usare solo dopo aver posto in essere tutti i necessari interventi sociali onde prevenire ed evitare un provvedimento così grave, e che contestualmente all’allontanamento deve essere predisposto un progetto per il recupero della genitorialità;

se non ritengano che tali modalità di intervento possano provocare traumi indelebili alla minore ed al proprio nucleo familiare per quella che è stata da più esperti definita “alienazione familiare”, considerando che Sofia è da oltre un anno in un contesto residenziale, privata di ogni contatto con i propri familiari ed amici e delle proprie abitudini, oltre ad essere contrarie all’obbligo per lo Stato di promuovere il benessere dei cittadini;

se daranno l’assenso a iniziative legislative aventi il fine di evitare inappropriati e ingiustificati interventi istituzionali nelle famiglie, prevedendo sanzioni per coloro che assumono condotte contrarie alla tutela del minore come stabilita dalle leggi nazionali e sovranazionali;

in particolare al ministro della giustizia, se intende promuovere azioni nei confronti dei responsabili.

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