L’Agenzia delle Entrate invia lettere di minacce che chiedono agli Italiani, con tempi illegali e date false, documenti già in suo possesso

Una grave violazione della legge e dei diritti dei Cittadini, operata da funzionari e uffici che, poi, si rendono irreperibili

Interrogazione a risposta orale al Ministro dell’Economia
Premesso che:

– migliaia di onesti contribuenti stanno in questi giorni ricevendo lettere firmate da Direttori dall’Agenzia delle Entrate su carta recante il marchio dell’Agenzia accanto allo stemma della Repubblica Italiana con dettagliate richieste di documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi del passato, in cui si minaccia che “questo ufficio, nel caso di mancato invio della documentazione richiesta… entro 30 giorni… della documentazione richiesta, procederà alla rettifica dei dati da Lei dichiarati e alla comunicazione dell’esito del controllo e delle relative somme dovute”; in pratica, tutte le somme portate in detrazione, verrebbero considerate nulle, e al contribuente verrebbero immediatamente richiesti pagamenti di migliaia di euro, anche se non dovuti, con la ben nota aggiunta di sanzioni, interessi e spese;

– le lettere, a meno che non siano state lasciate colpevolmente giacere per settimane, riportano generalmente date false, in quanto giungono dagli uffici più vicini al contribuente, spesso a poche centinaia di metri, quando la data riportata è passata da almeno venti giorni; la scadenza di trenta giorni risulta perciò vaga, se non addirittura ridotta a dieci, perché la vittima non ha alcuna facoltà di dimostrare la data di ricezione; la statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n 212, prevede, all’articolo 3, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno, neppure se approvate per legge;

 – al contribuente viene richiesto di “trasmettere” numerosi documenti, tra i quali la copia dell’atto di acquisto dell’immobile dichiarato come abitazione principale, i documenti relativi al mutuo e altri che sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, presso la quale può infatti consultarle lo stesso interessato, non senza difficoltà per i frequenti cambi del numero di identificazione personale; è perciò uno spreco di denaro dei cittadini, e una odiosa vessazione del contribuente, far perdere tempo a impiegati pubblici per richiedere, ricevere e controllare documenti che possono trovare nel proprio archivio informatico;

 – a tutti i lavoratori, anche dipendenti, anche pubblici viene richiesta la documentazione relativa ai “contributi previdenziali…versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza”; anche questi dati possono essere facilmente reperiti presso gli enti previdenziali, o presso il datore di lavoro; ancor meglio, si tratta di dati contenuti nel CUD, certamente reperibile da parte della pubblica amministrazione;

– viene inoltre richiesta al contribuente una non meglio identificata “dichiarazione relativa alla data di destinazione dell’immobile ad abitazione principale”; se si tratta di una autocertificazione, essa è già stata espressa nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli anni ed è pertanto del tutto superflua; se si tratta invece di una certificazione anagrafica non si vede perché l’Agenzia non se la procura direttamente attraverso i suoi potenti mezzi, dato che da anni i suoi massimi dirigenti si vantano di fare ogni sorta di controlli incrociati; inoltre, tale richiesta è in contrasto con l’articolo 43, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come recentemente modificato con l’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183; la norma è così stringente che l’unico certificato presentabile sarebbe nullo per legge; l’articolo 40, comma 01, del detto D.P.R. prevede infatti che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive”; e il comma 02 stabilisce addirittura che “[s]ulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.”;

 – nelle richieste dell’Agenzia, anche in considerazione del fatto che sono del tutto prive di un recapito di posta elettronica e l’unica via indicata per inviare i documenti richiesti è una “busta” sull’esterno della quale si è richiesti di apporre un certo numero identificativo, è ravvisabile inoltre una violazione del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in generale, e in particolare l’articolo 3, comma 1 il quale garantisce il “diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni”;

– l’articolo 12, comma 5 stabilisce che “[l]e pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni”;

– lodevolmente, in tali richieste, viene indicato il nome del responsabile del procedimento con un numero telefonico cui il contribuente è invitato a rivolgersi per chiarimenti e informazioni; sembrerebbe una via utile per richiedere un indirizzo di posta elettronica, la decorrenza precisa dei 30 giorni, la possibilità di inviare i documenti per altre via che non sia la menzionata “busta”; ma, nella quasi totalità dei casi, a tale numero non risponde nessuno, ad alcuna ora del giorno; del resto, la lettera dell’Agenzia non indica in alcuna sua parte gli orari d’ufficio;

– per tentare un contatto con l’Agenzia, alla vittima dell’abuso, essendo impossibile contattare il responsabile del procedimento, non resta che telefonare al numero della sede interessata, reperibile su Internet; ma i risultati di tentativi esperiti dagli interroganti sono sconfortanti:

– venerdì 11 maggio 2012, Agenzia entrate Roma, Sede Direzione provinciale I – Trastevere, via Ippolito Nievo 36. n° 06 583191; ore 10:20: una voce registrata avverte che gli operatori sono momentaneamente occupati, dopo di che si passa al segnale di suoneria cui non segue alcuna risposta fino alla cessazione della comunicazione; la cosa si ripete alle ore 10:28, 11:10 e 11:30; alle 12:04 il telefono appare staccato e non squilla neppure; alle 12:32 si ripete quanto accaduto nelle prime quattro occasioni;

– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Roma 2 Aurelio, largo Lorenzo Mossa 8, n° 06 660381; ore 10:33: una voce registrata informa sugli orari d’ufficio, che in quel giorno solo aperti dalle 8 alle 12 e dunque in quel momento sarebbe aperto ma nessuno risponde; la voce informa altresì che per informazioni e prenotazioni occorre chiamare il numero 848 800444; tale numero annuncia che vi sono 77 chiamate in attesa; non accade mai di avere una risposta anche restando in attesa per quindici minuti;

– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Roma 3 Settebagni, Via di Settebagni 384, n° 06 872831; risposta solo al secondo tentativo e dopo dieci minuti di attesa;

– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I – Pinerolo – Via martiri del XXI 106, n° 0121 391911; ore 11:53: nessuna risposta; ore 12:48: nessuna risposta;

– venerdì 11 maggio 2012, Sede Direzione provinciale I Torino – Chieri, Strada Valle Pasano 4, n° 011 9472550; rimanda al 848 800444;

– venerdì 11 maggio 2012; Sede Direzione provinciale I Torino – Moncalieri Corso Savona 16, n° 011 6824411; per informazioni rinvio al solito 848 800444, per appuntamenti al 199 126003; chiamando quest’ultimo numero risponde una voce registrata: “il servizio da lei richiesto non è disponibile”;

 – martedì 15 maggio 2012; Sede Direzione Provinciale Palermo 1, Via Konrad Roentgen 3, n° 091 6803001; ore 10:50 nessuna risposta ore 12:00 nessuna risposta;

– martedì 15 maggio 2012; Sede Direzione ProvincialeII Milano II, Via Ugo Bassi 4A, n° 02 697161; ore 10:26: rimanda al 848 800444.

si chiede di sapere:

– se il Ministro è a conoscenza del fatto che dirigenti di un’Agenzia alle sue dipendenze impongono adempimenti fiscali secondo tempistiche vietate dalla legge, richiedono documenti già in possesso dell’Agenzia ovvero di altre amministrazioni pubbliche alle quali dovrebbero per legge direttamente rivolgersi;

– se il Ministro è a conoscenza del fatto che detti dirigenti minacciano coloro che non sottostanno a tali richieste illegali di un grave, ingiusto, danno;

– come giudichi il fatto che dirigenti pubblici, su documenti recanti lo stemma della Repubblica, appongano date false, ovvero ritardino di settimane il loro invio, in ogni caso con l’effetto di imporre tempi impossibili per gli adempimenti del contribuente, inclusi alcuni ai quali non è tenuto;

– se non ritiene che tali vessazioni causino grave danno a migliaia di cittadini, sia dal punto di vista materiale, poiché per sfuggire alle ingiuste conseguenze minacciate devono impiegare tempo e denaro sottraendoli al proprio lavoro o alla propria famiglia, sia dal punto di vista psicologico per l’esasperazione indotta e il timore di gravi sanzioni alle quali in molti casi non sarebbe in grado di far fronte;

– se non ritiene che i gravi e deprecabili episodi di violenza, contro le Agenzie fiscali o contro se stessi, da parte di cittadini non possano essere facilitati da simili atteggiamenti e chi, a suo parere, ne sarebbe il responsabile morale;

– quali provvedimenti urgenti intenda prendere per far cessare immediatamente tali abusi;

– quali provvedimenti urgenti intenda prendere nei confronti dei responsabili di violazioni della legge e dei diritti dei cittadini;

– quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di coloro che, indicati come riferimento per informazioni e chiarimenti, si rendono del tutto irreperibili, ovvero nei confronti di coloro che li hanno indicati senza prendere provvedimenti affinché siano in grado di svolgere il proprio compito;

– se i responsabili delle predette condotte hanno fruito della esenzione dal blocco delle retribuzioni, recentemente introdotta con provvedimento di urgenza unicamente a beneficio del personale delle Agenzie delle entrate;

– se vi sono meccanismi premiali rispetto ai risultati ottenuti in termini di esazione di somme che possano indurre taluni funzionari o dirigenti a violare le leggi pur di ottenerli e in ogni caso quali siano tali meccanismi; se sono anche previsti meccanismi disincentivanti di tali violazioni.

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