Autostrada 22: pubblica per la proroga la concessione, non più pubblica per il consolidamento del debito e i limiti ai compensi

L’aggiramento della norma europea rischia di far aumentare di 2 miliardi il debito pubblico

Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Premesso che:

l’autostrada A22 del Brennero ha garantito ai suoi concessionari ricavi per oltre 330 milioni di euro sia nel 2012, sia nel 2013, 335 nel 2014, e con un margine operativo lordo di 152, 153 e 152 milioni di euro, grazie agli oltre 4 miliardi di chilometri percorsi e a un aumento dei pedaggi del 19 per cento tra il 2005 e il 2014;

l’articolo 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463, tuttora in vigore, pone un limite massimo di 30 anni alla durata delle concessioni, a far tempo dall’apertura all’esercizio dell’autostrada; poiché l’apertura della tratta è avvenuta il 21 dicembre 1968, è dal dicembre 1998 che si sarebbe dovuto provvedere diversamente;

la concessione dell’autostrada è in ogni caso scaduta il 30 aprile 2014 e dovrebbe da tempo essere stata assegnata con una gara, secondo i principi europei e nazionali di concorrenza nell’interesse degli utenti e della competitività del Paese, gara peraltro tempestivamente indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2011, ma successivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 1243 del 13 marzo 2014, la quale rovesciava il responso del TAR del Lazio, contrario all’annullamento; anziché correggere gli errori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha atteso fino ad ora;

il 14 gennaio 2016 il Ministro in indirizzo ha annunciato la firma di un protocollo di intesa per il passaggio della concessione della tratta autostradale attualmente affidata all’Autobrennero ad una società pubblica, che sarà sostanzialmente una proroga dell’attuale concessione;

ad oggi, di una questione così importante per la logistica dell’Italia intera, di un affare che comporta ricavi per oltre 10 miliardi di euro, ancora non si conosce alcun dettaglio;

diversi atti di sindacato ispettivo dell’interrogante sull’autostrada del Brennero non hanno mai ricevuto risposta, nonostante il Ministro stesse per compiere un atto così importante,

 

si chiede di sapere:
quali siano le condizioni contenute nel protocollo d’intesa firmato;

se corrisponda al vero che esso include una clausola per non considerare la società concessionaria come pubblica amministrazione per quanto riguarda il consolidamento del debito delle pubbliche amministrazioni;

se corrisponda al vero che tale accordo contiene una norma che esenta la concessionaria dall’osservanza dei limiti ai compensi a carico della finanza pubblica;

se al Ministro in indirizzo risulti come è possibile che Autostrada del Brennero SpA sia considerata pubblica allo scopo di prorogare la lucrosa concessione, ma non lo sia quando si tratta di calcolare il debito delle pubbliche amministrazioni o di limitare i compensi dei suoi dirigenti e dipendenti;

se risulti vero che tale ipotesi di accordo prevede altresì che il requisito della concessionaria di essere totalmente pubblica ai fini dell’affidamento in house è sufficiente al momento della stipula dell’affidamento e, pertanto, dia ampio spazio a finzioni giuridiche e aggiramenti della norma europea;

se non ritenga che tali – a giudizio dell’interrogante – grossolani aggiramenti delle norme possano portare all’annullamento della concessione da parte di organi dell’Unione europea o di organi giurisdizionali, con la conseguenza di dover pagare pesanti indennizzi alla società concessionaria, alla quale non si potrebbe addebitare alcuna responsabilità nell’illegittimità di un atto scritto da un Ministero della Repubblica, oltre al conteggio dei 2 miliardi di euro suddetti nel debito pubblico italiano;

per quale motivo si stia ricorrendo ad ogni mezzo per evitare la gara, benché lo stesso Ministro l’abbia definita come “la regola” anche per le concessioni autostradali;

quali siano le motivazioni politiche alla base di un atteggiamento – ad avviso dell’interrogante – di favore nei confronti degli organi della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

quale sia la convenienza per lo Stato nel non indire la gara con la quale si eviterebbe, innanzitutto, il pericolo che la concessione sia annullata e che il debito pubblico sia incrementato di 2 miliardi di euro.

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