Autostrada Torino-Piacenza: ulteriore aumento tariffario, a concessione quasi scaduta

Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Premesso che, a quanto risulta all’interrogante:

la concessione dei 164,9 chilometri dell’autostrada A21 Torino-Piacenza scadrà il 30 giugno 2017; tale concessione ha registrato per il 2015 ricavi per 188,8 milioni, di cui 114,2 di margine operativo lordo;

dalla relazione ministeriale risulta che nel 2015, ultimo anno i cui dati sono disponibili, sulla rete Ativa vi sarebbe stato un aumento dei transiti/chilometro dell’8 per cento; dal 2008 ad oggi i pedaggi sono aumentati complessivamente del 70,2 per cento mentre l’inflazione si è limitata al 13,5 per cento;

scaduta la concessione, per definizione dovrebbero ritenersi ammortizzati i costi iniziali e straordinari, restando pertanto da coprire solo i costi di esercizio e di manutenzione; dopo il 30 giugno 2017, i pedaggi dovrebbero perciò scendere almeno del 50 per cento;

al contrario, con decreto interministeriale, è stato stabilito l’aumento dei pedaggi sulla Torino-Piacenza nella misura dello 0,85 per cento, a fronte di un’inflazione negativa dello 0,1 per cento, il che consentirà un margine ulteriore per la società di circa un milione e trecentomila euro nel 2017, a carico degli utenti;

è noto che il tempo necessario in questo settore dall’indizione di una gara all’assegnazione è di almeno 2 anni, con numerose eccezioni, tutte per eccesso, come la gara per l’autostrada A22 del Brennero indetta nel 2010 e fatta finire nel nulla l’anno scorso, a causa dell’intervento del Governo, o quella per l’autostrada Asti-Cuneo, decisa nel 2000, indetta, nel 2003, assegnata nel 2005 e resa operativa solo del 2007;

il 23 luglio 2014, nella seduta delle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, fu accolto l’ordine del giorno G/1541/24/10 e 13, a firma dell’interrogante e dei senatori Piccoli e Cuomo, che impegna il Governo, nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l’assegnazione delle concessioni autostradali, scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017, che è il caso della Torino-Piacenza;

il nuovo Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 178, comma 3, stabilisce che, per le concessioni autostradali in scadenza entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, le procedure per la gara ad evidenza pubblica vanno indette nel più breve tempo possibile; purtroppo i commi 2 e 5 dello stesso articolo stabiliscono, altresì, che, nel caso in cui le procedure non siano state completate alla scadenza della concessione precedente, la stessa prosegue sulla base delle condizioni contrattuali previgenti, cioè senza tener conto del fatto che con lo spirare del tempo previsto della concessione, tutti gli investimenti dovrebbero essere ammortati e, pertanto, tutto il margine operativo lordo diventa utile; in pratica, per la Torino-Piacenza, si tratta di una proroga di almeno un anno e mezzo, a condizioni molto più vantaggiose di quelle godute durante la legale vigenza della concessione;

c’è da dubitare fortemente della legittimità di tale proroga rispetto alle norme europee, che vietano per l’appunto le proroghe, indipendentemente da come esse vengano poste in essere, che siano fatte in modo esplicito o in modo parzialmente occulto come in questo caso;

chi paga le conseguenze, oltre alla competizione nel settore, sono gli utenti e il sistema economico, che potrebbe godere di tariffe assai più basse,

 

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo giustifichi, a fronte delle norme europee e nazionali e davanti all’evidente danno per i cittadini italiani, una proroga, prevedibile in almeno un anno e mezzo, alla società concessionaria della Torino-Piacenza, unicamente a causa del ritardo nell’avvio di procedure di gara per il rinnovo della concessione;

come sia possibile concedere un ulteriore aumento tariffario a concessione quasi scaduta, in presenza di un margine operativo lordo superiore al 60 per cento, di un utile del 30 per cento, dopo un anno di inflazione negativa, e al termine di 8 anni in cui le tariffe sono aumentate sei volte più dell’inflazione.

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