Certificazione delle conoscenze informatiche: discrezionalità delle commissioni esaminatrici e ancora nessuna uniformità per gli enti competenti

Più di 2 milioni di persone sono in possesso di una certificazione che potrebbe non essere riconosciuta

Interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Premesso che:

la materia della certificazione delle conoscenze informatiche è regolata dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

i concorsi pubblici italiani si avvalgono sempre più spesso di certificazioni rilasciate da enti a tale scopo riconosciuti;

anche in sede europea, ai fini della valutazione complessiva dei candidati partecipanti a concorsi pubblici, sono sempre più richieste analoghe certificazioni;

nel campo della valutazione delle conoscenze informatiche non esistono, peraltro, norme europee analoghe a quelle per la valutazione delle conoscenze linguistiche;

considerato che:

il comma 5 dell’art. 3 del citato decreto legislativo prescrive che “Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale (…) composto dai rappresentanti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo”;

l’art. 9, comma 1, prescrive che “Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un’ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo”;

al comma 2, prescrive, altresì, che “I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92″;

tenuto conto che:

a conferma dell’importanza del settore della certificazione informatica, risulta che nel nostro Paese più di 2 milioni di persone siano in possesso di una certificazione delle competenze informatiche acquisite, rilasciate da associazioni o agenzie operanti nel settore ITC;

è stato accertato che le commissioni esaminatrici, a livello sia statale sia regionale e di Province autonome, hanno, in realtà, la più ampia discrezionalità sulla valutazione degli enti certificatori in campo informatico;

le commissioni possono addirittura deliberare se riconoscere o meno un titolo come credito formativo;

non risulta che nel nostro Paese la professionalità degli enti di certificazione, soprattutto nel settore informatico, abbia un riconoscimento validato in maniera uniforme, come sarebbe prescritto dal citato decreto legislativo,

si chiede di sapere, al fine di evitare le suddette valutazioni difformi dei singoli enti di certificazione di conoscenze informatiche:

se siano stati definiti i requisiti formativi uniformi, affinché le commissioni esaminatrici attribuiscano un punteggio equo ai titoli rilasciati dalle predette società, come prescritto dall’art. 3, comma 5;

se sia stato istituito e pubblicato un elenco di enti di certificazione che rispondano ai requisiti formativi prestabiliti;

se sia stato effettuato il monitoraggio e se sia stato comunicato al Parlamento, come previsto dall’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo.

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