Dobbiamo evitare di confondere chi svolge il proprio dovere con chi, abusando del proprio ruolo, compie reati gravissimi

Intervento in Aula durante la discussione del disegno di legge sull’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano

Signor Presidente, premetto che, con il suo consenso, in quanto Lei ne è primo firmatario, annuncio il ritiro dell’emendamento 1.200 soppressivo dell’articolo e il mantenimento degli altri emendamenti, per poter avere la possibilità di discutere ulteriormente queste norme.

La Commissione ha fatto un lavoro sicuramente molto positivo. Pertanto, la ringrazio nel suo insieme ma, in particolare, ringrazio i senatori Palma e Caliendo per il lavoro che hanno svolto. Resta però qualche dubbio sul testo di questo provvedimento. In particolare, il pericolo è il seguente: chiunque – e certamente noi, che siamo garantisti dei diritti del cittadino nei confronti di qualunque abuso da parte dello Stato e di persone che, a nome dello Stato, devono svolgere determinati compiti – ritiene condannabile sotto ogni punto di vista, nel modo più grave, i maltrattamenti gravi e la tortura nei confronti di persone sottoposte a restrizioni della loro libertà. E vanno intraprese le misure necessarie a fare sì che questo comportamento venga punito. Ecco perché vi è il ritiro dell’emendamento 1.200, soppressivo dell’articolo che sarebbe soppressivo dell’intero provvedimento.

Tuttavia, bisogna evitare che si verifichi ciò che accade molto spesso in quest’Aula, e cioè che si parta da comportamenti odiosi, che vanno sicuramente e severamente puniti, ma poi si estenda pian piano la definizione e la fattispecie: finisce che, con lo stesso provvedimento, si colpiscano anche provvedimenti del tutto diversi.

C’è da aggiungere una cosa, ossia che, grazie all’azione svolta in Commissione, si è tornati a un testo simile a quello originariamente approvato dal Senato – che, dunque, si rivolge a tutti. Ricordiamo che, con il testo approvato da quella che molti vorrebbero fosse l’unica Camera, le più efferate, sistematiche torture, che da tutti potrebbero essere riconosciute come torture gravissime, non sarebbero state colpite da questo reato purché non si fosse trattato di pubblico ufficiale. Per cui, restando alla fiction, Hannibal Lecter o, passando alla triste realtà, il “Canaro” non sarebbero stati colpiti da questo provvedimento perché era riservato sostanzialmente alle Forze dell’Ordine.

Questa è una stortura che si è evitata, ma va ricordato che le Forze dell’Ordine, purtroppo, non hanno a che fare sempre con dei gentiluomini, poiché spesso hanno a che fare con dei delinquenti che conoscono benissimo – e la cosa non dovrebbe sorprendere – gli strumenti attraverso i quali possono artificiosamente tentare di accusare chi è addetto alla loro difficile sorveglianza di reati gravi che, con questo provvedimento, diventeranno ancora più gravi. Ecco perché ci sono vari emendamenti, che poi verranno evidenziati durante la discussione, in cui si specifica, ad esempio, che vengono esentate in ogni caso le sofferenze che possono essere inflitte durante l’esercizio legittimo e nel rispetto della legge della forza pubblica nelle manifestazioni di ordine pubblico.

Cosa ben diversa è la percossa data a una persona in carcere o arrestata; cosa ben diversa è la percossa data in contrasto o in risposta a aggressioni subite durante attività di mantenimento dell’ordine pubblico. Quando si svolge servizio di ordine pubblico, si eseguono degli ordini e non si deve poter essere perseguiti. Nell’eseguire l’ordine di sgomberare dei manifestanti violenti, infatti, può capitare di colpire, anche ripetutamente, una persona.

Dobbiamo evitare che si confonda chi svolge il proprio dovere con chi, abusando del proprio ruolo, compie reati gravissimi che tutti condanniamo.

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