Dopo 8 anni di aumento tariffario al quadruplo dell’inflazione e nonostante la concessione scaduta, il Governo aumenta ancora i pedaggi sulle tratte autostradali piemontesi della società Ativa

Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Premesso che:

la concessione dei 155,8 chilometri di tratte autostradali piemontesi della società Ativa S.p.A. è scaduta il 31 agosto 2016; tale concessione ha registrato per il 2015 ricavi per 145,6 milioni, di cui 89,9 di margine operativo lordo;

dalla relazione ministeriale risulta che nel 2015, ultimo anno i cui dati sono disponibili, sulla rete Ativa vi è stato un aumento dei transiti/chilometro di ben il 7%, e che per il 2016 era stata prevista un’inflazione dell’1%; dal 2008 ad oggi i pedaggi sono aumentati complessivamente del 44,9% mentre l’inflazione si è limitata al 13,5%;

scaduta la concessione, per definizione dovrebbero ritenersi ammortizzati i costi iniziali e straordinari, restando pertanto da coprire solo i costi di esercizio e di manutenzione; dopo il 31 agosto 2016 i pedaggi avrebbero dovuto perciò scendere almeno del 50%;

al contrario, con decreto interministeriale è stato stabilito l’aumento dei pedaggi sulla rete autostradale piemontese Ativa nella misura dello 0,88%, a fronte di un’inflazione negativa dello 0,1%, il che consentirà un margine ulteriore per la società di oltre 1 milione di euro nel 2017, a carico degli utenti;

è noto che il tempo necessario in questo settore dall’indizione di una gara all’assegnazione è di almeno due anni, con numerose eccezioni, tutte per eccesso, come la gara per l’autostrada A22 del Brennero indtta nel 2010 e fatta finire nel nulla quest’anno a causa dell’intervento del Governo, o quella per l’autostrada Asti-Cuneo, decisa nel 2000, indetta, nel 2003, assegnata nel 2005 e resa operativa solo del 2007;

il 23 luglio 2014, nella seduta delle commissioni riunite X e XIII del Senato, fu accolto l’ordine del giorno G/1541/24/10 e 13 a firma dello scrivente e dei senatori Piccoli e Cuomo, che impegna il Governo, nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l’assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017, che è il caso dell’Ativa;

il nuovo Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 178, comma 3, stabilisce che per le concessioni autostradali in scadenza entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso le procedure per la gara ad evidenza pubblica vanno indette nel più breve tempo possibile; purtroppo i commi 2 e 5 dello stesso articolo stabiliscono altresì che nel caso in cui le procedure non siano state completate alla scadenza della concessione precedente, la stessa prosegue sulla base delle condizioni contrattuali previgenti, cioè senza tener conto del fatto che con lo spirare del tempo previsto della concessione tutti gli investimenti dovrebbero essere ammortati e pertanto tutto il margine operativo lordo diventa utile; in pratica, si tratta di una proroga di almeno due anni e mezzo a condizioni molto più vantaggiose di quelle godute durante la legale vigenza della concessione;

c’è da dubitare fortemente della legittimità di tale proroga rispetto alle norme europee che vietano per l’appunto le proroghe, indipendentemente da come esse vengano poste in essere, che siano fatte in modo esplicito o in modo parzialmente occulto come in questo caso;

chi paga le conseguenze, oltre alla competizione nel settore, sono gli utenti e il sistema economico che potrebbe godere di tariffe assai più basse;

 

per sapere:

come giustifica, a fronte delle norme europee e nazionali e davanti all’evidente danno per i cittadini italiani, una proroga prevedibile in almeno due anni e mezzo alla concessionaria dell’Ativa, unicamente a causa del ritardo nell’avvio di procedure di gara per il rinnovo della concessione;

come è possibile concedere un ulteriore aumento tariffario a concessione scaduta, in presenza di un margine operativo lordo superiore al 61% e di un utile del 13%, dopo un anno di inflazione negativa e al termine di otto anni in cui le tariffe sono aumentate di quasi il quadruplo dell’inflazione.

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