Green Pass: pasticci, errori e danni per cittadini, imprese e piccole iniziative

“Al sesto giorno di applicazione del decreto-legge del 23 luglio sul Green Pass è sempre più difficile comprendere le regole affrettatamente imposte dal Governo. Ci sono voluti ben 18 giorni dalla pubblicazione perché il Capo di Gabinetto del Ministro Lamorgese, il dott. Frattasi, desse disposizioni sulla sua applicazione attraverso una circolare di ben quattro pagine fitte, con più di venti rimandi a norme. Queste pagine, benché dirette ai Prefetti, vanno applicate da centinaia di migliaia di operatori, esercenti, commessi, camerieri e volontari e altri, dai quali non si può pretendere la preparazione giuridica di alti funzionari dello Stato. E chi sgarra si prende multe fino a 1000 euro o addirittura la chiusura dell’esercizio da uno a dieci giorni. Già è difficile leggere un documento per gli errori ‘di stampa’. A volte sono errori decifrabili come, ‘celtificazione’ (scritto così due volte) ‘occorre ilmanzitutto precisare’ o ‘i pubblici i!{ficiali nel!’esercizio delle relative funzioni’, mentre è più difficile individuare gli ‘impiru1ti sportivi’. Ma come interpretare il documento quando dice che nella prima fase la ‘verifica ricolTe in ogni caso’ ma nella seconda ‘tale verifica non ricone indefettibilmente’? Qui andiamo sulla sostanza: la verifica (dell’identità) ‘non ricone’, e dunque si deve fare o no? Ti multano o no? Chiudono il locale o no?

Peggio ancora quando si dice che la verifica dell’identità ‘si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme’. E cioè? Il cameriere e il commesso devono giudicare in pochi secondi cose che se affidate a un tribunale attendono mesi prima dell’esito? Ma, attenzione, la circolare dice che ‘la verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì (scritto così) terzi’. E cioè? Vuol dire che per verificare l’identità il cliente e il controllore si devono allontanare e andare in un luogo riservato? E se nel frattempo arriva un controllo? Ecco una parziale risposta: “Con tiguru·do a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzru·e che, qualora si acce1ti la non corrispondenza fra il possessore della ce1iificazione verde e l’intestatru·io della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.” Ancora una volta: ‘No, ma sì’. L’esercente non viene multato, purché non abbia responsabilità. Dunque può venire multato.

Sono norme comunque onerose, ma che i grandi operatori possono in qualche modo affrontare, sia pure aumentando le spese e dunque i prezzi. Ma quelli piccoli? Chi ha un baretto che oggi gestisce da solo, dovrà avere un’altra persona per controllare il lasciapassare: le spese raddoppiano e dunque si chiude. È indicativo che la circolare consenta, bontà sua, che per gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi il controllo possa essere affidato ai cosiddetti steward, che devono aver fatto un corso apposito. Questo può andare bene per un grande club di serie A di calcio. Ma lo sanno al Viminale che la realtà quotidiana è fatta di piccoli concerti e di gare sportive dilettantistiche dove organizzatori e protagonisti sono volontari che perdono tempo e denaro o tutt’al più stanno a stento nelle spese?”

La circolare originale
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