Iniquità e discriminazioni prodotte dalla riduzione del numero di magistrati onorari ai quali viene riconosciuta l’indennità di udienza

Interrogazione al Ministro della Giustizia
Premesso che:

con circolare emanata il 4 settembre 2008, il Dipartimento Affari di giustizia – Direzione Generale giustizia civile del Ministero della Giustizia ha rideterminato il criterio di corresponsione della doppia indennità di udienza spettante ai magistrati onorari di tribunale, riducendo a pochi i casi in cui la stessa sia riconosciuta;

tale situazione crea numerosi disagi al corretto andamento della pubblica amministrazione, a causa delle forme di protesta attuate dalla maggiore associazione di categoria dei magistrati onorari;

tale interpretazione, riducendo gli emolumenti e le indennità da corrispondere ai magistrati onorari di tribunale, pone gli stessi nella necessità di dover drasticamente diminuire il contributo professionale apportato;

l’apporto professionale dei magistrati onorari è ormai divenuto essenziale e indispensabile, onde evitare la paralisi dell’intero sistema giudiziario;

l’attuale indennità d’udienza corrisposta, pari a 73 euro a udienza (giornata che comporta la trattazione di processi fino ad un numero di 40), risulta essere ferma alla valutazione degli indici ISTAT per l’anno 2002 in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 273 del 1989, art. 4, comma 3, sulla rivalutazione triennale;

di converso, l’altra branca della magistratura onoraria, segnatamente i giudici di pace, percepiscono indennità adeguate alla natura del lavoro svolto, potendo contare non solo su una retribuzione calcolata sulla quantità degli atti emanati, ma anche su una retribuzione fissa mensile e un prolungamento dell’incarico sino a 70 anni di età;

i magistrati onorari di tribunale con i vice procuratori onorari di tribunale sono circa 4.000 in Italia, e la categoria aspetta ormai da numerosi anni una riforma che ne definisca lo status giuridico, con particolare riferimento a retribuzione, previdenza anche forense e durata degli incarichi (attualmente di due trienni, mentre i giudici di pace e i giudici tributari hanno ottenuto il prolungamento dei mandati sino a 70 anni);

i vice procuratori onorari garantiscono la celebrazione delle udienze penali davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica con percentuali stimate nella misura del 98 per cento e, per quanto concerne l’ufficio di Procura per i reati di competenza del giudice di pace penale, in misura vicina al 100 per cento;

le associazioni di categoria hanno manifestato l’intenzione di continuare sulla strada delle agitazioni fin quando non sarà revocata suddetta circolare;

i magistrati togati, in ragione dell’enorme carico di lavoro derivante dall’espletamento delle indagini preliminari e dalla partecipazione alle udienze collegiali (giudice per le indagini preliminari, giudice per l’udienza preliminare e Corte d’assise) non sono in grado di far fronte a eventuali carenze organiche,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull’apporto dei magistrati onorari al funzionamento della Giustizia;

quale siano gli intendimenti riguardo a questa categoria di operatori della Giustizia.

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