Interrogazione al Ministro dell’interno
Premesso che:
nella trasmissione televisiva “Annozero” in onda sul servizio pubblico televisivo il 29 marzo 2007, sono stati mostrati filmati ripresi nella moschea di via Cottolengo in Torino in cui il sedicente imam Khuhaila incita a sottomettere e picchiare le donne;
il predecessore del Khuhaila in quella moschea, Bouriki Buchta, è stato a suo tempo espulso dall’Italia per i suoi stretti legami con Al Qaeda;
nella medesima trasmissione sono stati mostrati giornali definiti “di Al Qaeda” denominati “Il pulpito del Jihad” nei quali si incita all’odio contro occidentali, atei, cristiani ed ebrei, come deducibile dal titolo mostrato: “Con gli atei nessun compromesso, si uccidono e basta”;
nella stessa circostanza emergeva che anche nella moschea di via Saluzzo viene distribuito materiale consimile e che l’imam di corso Giulio Cesare rilascia attestazioni che dichiarano matrimoni, in ogni caso non validi, in casi di poligamia e che tali documenti sono creduti validi da molte donne che contraggono tali legami;
“Annozero” evidenziava casi di stupro, maltrattamenti e altri soprusi e prepotenze ai danni delle donne, avvenuti in seguito alla diffusione di dottrine aberranti di quei predicatori e quelle pubblicazioni;
questa realtà non è certamente limitata alle citate moschee né alla città di Torino;
l’Italia ha aderito alla “Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale”, che è pertanto legge dello Stato pienamente recepita nell’ordinamento giuridico, convenzione ratificata dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, successivamente modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
il comma 3 dell’articolo 3 della suddetta legge recita: “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;
l’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, stabilisce che il Ministro dell’interno “può disporre l’espulsione dello straniero nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche”,
si chiede si sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione descritta;
se e quale tipo di controllo sia svolto nei confronti delle moschee di matrice estremista, dove più alto è il pericolo del verificarsi di fatti consimili;
se la Consulta dell’Islam sia stata sentita in merito a questa problematica e con quali esiti;
se il Ministro intenda applicare le leggi citate o, in caso negativo, perché non intenda farlo.