CALCOLO DEL VALORE DI INDENNIZZO IN CASO DI RECESSO DALLA CONVENZIONE
ASPI DA PARTE DEL CONCEDENTE
La convenzione ASPI/MIT è pubblicata sul sito del Ministero dei trasporti al seguente link: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/media/concessioni_autostradali/Convenzione%20con%20Autostrade%20per%20l’Italia.zip
La convenzione attualmente vigente è stata stipulata in data 12/10/2007 ed è stata aggiornata con un atto aggiuntivo in data 24/12/2013 che ne ha modificato il Piano Economico Finanziario. Da allora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti.
L’articolo 9 bis della citata convenzione, che di seguito si trascrive per comodità di lettura, disciplina il calcolo dell’indennizzo dovuto dal concedente al concessionario in caso di REVOCA, RECESSO o RISOLUZIONE della convenzione stessa.
Pertanto, in caso di semplice recesso del Concedente – senza, cioè, che alcuna contestazione venga mossa al concessionario – quest’ultimo avrebbe diritto ad un indennizzo, da calcolarsi secondo i dati contrattuali desunti dal PEF in vigore (riportato nell’ALLEGATO E all’atto aggiuntivo del dicembre 2013 e per estratto allegato 1 al presente documento), compendiati nello schema che segue:
A) Valore attuale netto dei ricavi della gestione (2021 – 2038) [rigo 2.5 Piano Finanziario 2013]
B) Costi operativi (2021 – 2038) [rigo 2.22 Piano Finanziario 2013]
C) Oneri e Proventi finanziari (2021 – 2038) [rigo 2.38 Piano Finanziario 2013]
D) Investimenti previsti e non ancora realizzati (ossia quanto previsto per il periodo 2021 – 2038 [rigo 1.8 Piano Finanziario 2013] e quanto non ancora realizzato degli investimenti previsti dal piano nei periodi precedenti)
E) ed imposte prevedibili (2021 – 2038) [rigo 2.41 Piano Finanziario 2013]
F) Imposte che il concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’indennizzo
G) Indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data di trasferimento
H) Flusso di cassa successivo al recesso percepito dal concessionario.
I flussi desunti dal Piano vanno attualizzati secondo un tasso desumibile dall’allegato B all’atto aggiuntivo alla convenzione (per estratto allegato 2 al presente documento), pari al WACC netto ivi calcolato ed ascendente al 6,85%. Come si evince dalla tabella allegata, il calcolo è il seguente (importi in €/migliaia):
Nell’ipotesi in cui il Concedente non si accolli il debito del Concessionario uscente e che il subentro sia immediato, questo sarebbe il valore netto dell’indennizzo da riconoscere.
A tale ultimo importo vanno aggiunte le imposte che il concessionario sarà chiamato a pagare conseguentemente alla percezione dell’indennizzo. Al riguardo, considerando un’aliquota Ires pari al 24% ed una aliquota IRAP pari al 3,9%, il carico fiscale complessivo risulta pari al 27,9%. Ne consegue che l’indennizzo da riconoscere al Concessionario è pari a: € 13.818.344/ (1- 27,9%) = € 19.165.526, dettagliato come da schema in calce:
Tutti i calcoli sopra riassunti sono esplicitati nelle tabelle allegate (ALLEGATO 4).
A differenza di quanto accadrebbe nell’ipotesi sopra delineata – secondo cui lo Stato rientrerebbe nella titolarità della concessione con un onere netto di € 13,8 Miliardi (tenuto conto che l’importo erogato a titolo di imposte verrebbe comunque recuperato in sede di liquidazione delle stesse da parte del Concessionario uscente, oltre a poter essere posto a carico di potenziali nuovi concessionari individuati ad esito di una o più gare per riassegnare la concessione) – il Governo sta operando per riacquisire le concessioni attraverso l’acquisto di ASPI da parte di CDP.
Il prezzo di acquisto offerto da CDP è pari a € 9,1 Miliardi, cui vanno aggiunti:
- a) l’accollo del debito di ASPI pari a € 8,8 Miliardi,
- b) gli indennizzi conseguenti al disastro del Ponte Morandi, pari a € 3,4 Miliardi, nonché
- c) il rischio di dover indennizzare altri oneri indiretti a seguito delle cause in corso contro ASPI, per un ammontare allo stato non quantificabile.
Ciò per un totale quanto meno di € 9,1 + € 8,8 + € 3,4 = € 21,3 Miliardi.
Giova evidenziare che su tale operazione il venditore della partecipazione ASPI (Atlantia) sarà tenuta a corrispondere le sole imposte sulla plusvalenza realizzata ad un regime fiscale agevolato (PECS), da calcolarsi dunque solo sul 5% della plusvalenza.
In altri e più chiari termini, nell’ipotesi peggiore per Atlantia, secondo cui l’intero importo riconosciuto per la transazione (9,1 €/Miliardi) costituisca integralmente una plusvalenza (laddove, cioè, il valore di carico della partecipazione ASPI nel bilancio di Atlantia fosse pari a zero), l’imposta dovuta sarebbe pari appena al 5% * 24% = 1,2%. Ossia € 9.100 Milioni * 1,2% = 109,2 Milioni.
In sintesi le differenze:
In buona sostanza, quindi, con l’operazione CDP lo Stato ci rimette € 7,3 Miliardi oltre ad accollarsi i rischi di causa in seno ad ASPI. Tutto quanto sopra senza contare che per via del “Milleproroghe”, che giudica illegittimo riconoscere gli indennizzi previsti dall’art. 9 bis della convenzione, il valore di indennizzo da riconoscere alla Concessionaria in caso di recesso sarebbe notevolmente inferiore.
- Il valore delle opere previste dal PEF 2013 nel periodo ante 2021 ma non ancora realizzate ammonta ad € 4.141.209.000. Tale valore è desunto dall’allegato E al PEF 2020 (per estratto Allegato 3 al presente documento) quale differenza fra le opere già previste nel PEF 2013 ancora da realizzare (€ 7.789.682) a cui vanno dedotti gli investimenti previsti nel PEF 2013 post 2021 (€ 3.648.473).