La retroattività nelle Carte fondamentali in vigore

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Nazioni Unite  (ONU), 10 dicembre 1948
Articolo 11, comma 2:
“… Non potrà… essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.”

_________________

 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Consiglio d’Europa, 4 novembre 1950
Articolo 7, comma 1:
“… non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”

_________________

 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

7 dicembre 2000, 12 dicembre 2007
Articolo 49, comma 1:
… non può essere inflitta  una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso… “

_________________

 Costituzione della Repubblica Italiana

27 dicembre 1947
Articolo 25, secondo comma:
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

  – – – – – – –

Hanno introdotto ufficialmente la retroattività nell’Ordinamento:

– LA GERMANIA NAZISTA
– L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN
– LA CINA DI MAO
– LA DITTATURA DEI COLONNELLI GRECI NEL 1967
Torna in alto