Spoil System: mancata stabilizzazione, in violazione del dictum della Corte Costituzionale, dei dirigenti di seconda fascia

Interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per le Riforme, dell Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e della Pubblica Istruzione
Premesso che:

l’art. 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, ha esteso lo spoils system ai dirigenti di seconda fascia ovvero di funzione non generale, incaricati ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in conseguenza il Ministro della Pubblica istruzione ha ritenuto di revocare, in vigenza di contratto, con atto unilaterale e senza giusta causa, gli incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi del predetto art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 165/2001;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 19 marzo 2007, ha statuito che la cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione. Una tale disposizione di legge, infatti, “determinando l’interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedimentali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa”;

nella suddetta sentenza si stabilisce – come già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002 – “che siano previste adeguate garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati”. Deve comunque essere “garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati appunto nel contratto a suo tempo stipulato”;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia, è sempre stata costante nell’affermare che “la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti (…) può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato”, come stabilito con sentenza n. 193 del 2002;

con sentenza n. 313 del 1996, la Corte costituzionale aveva peraltro già affermato – con riferimento proprio ai dirigenti non generali – che “la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto stesso”;

il 18 gennaio 2007 il Governo ha sottoscritto con i sindacati un Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, intitolato “Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche”, firmato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dai sindacati CGIL, CISL e UIL;

nel predetto Memorandum viene affermato che “[l]’affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale avverrà attraverso procedure negoziali improntate a principi di trasparenza e pubblicità” e che – in piena sintonia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 193 del 2002 e successivamente ribadito nella n. 103 del 19 marzo 2007 – “l’uscita deve costituire l’esito estremo di risultati negativi, mentre deve essere rigorosamente limitato lo spoils system alle figure apicali e a quegli incarichi dichiarati aventi natura fiduciaria dagli organi di governo in cui possono essere chiamati anche esterni all’Amministrazione.”;

nello stesso Memorandum viene affermato altresì che “per la dirigenza si ricorrerà ordinariamente a concorsi pubblici, integrati da appropriate attività formative, come strumento di selezione. Nell’ambito dei concorsi riservati al personale interno, verranno individuati metodi appropriati e trasparenti per dare rilievo alle attività e ai risultati conseguiti dai candidati all’interno dell’Amministrazione”;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, è stata concessa l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato in favore di Ministeri, enti pubblici non economici ed Agenzie per complessivi 6.485 posti nel triennio 2007/2009,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere – in coerenza con quanto affermato e sottoscritto nel citato Memorandum;

se, avuto riguardo al dictum della Corte costituzionale, il Governo intenda sanare la situazione venutasi a creare, procedendo con la stabilizzazione dei dirigenti di seconda fascia, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per un tempo pari ad almeno un anno, senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti del riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti per ciascuna amministrazione dello Stato.

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